sabato 6 marzo 2010

Il Governo è "incompetente"

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Il Consiglio dei ministri di ieri ha emanato un decreto legge per sanare la situazione che si è venuta a creare nel Lazio e in Lombardia, relativamente alla presentazione delle liste legate ai candidati di centrodestra.

Il decreto cosidetto interpretativo prevede che il diritto all’elettorato attivo e passivo sia preminente rispetto alle formalità, che ci sono 24 ore di tempo (a partire dall’accettazione delle liste) per sanare le eventuali questioni di irregolarità formale, che le 24 ore decorrono dalla pubblicazione del decreto (solo ed unicamente per quanto riguarda le elezioni regionali che si terranno in Lazio e Lombardia) e che si possa dimostrare di essere stati presenti nell’ufficio competente al momento della chiusura della presentazione delle liste con ogni mezzo di prova.

Il percorso intrapreso dal Governo è comunque molto controverso, perché il Governo non può intervenire con decreto legge nella materia elettorale.

L'art 15 legge 400 del 23 agosto 1988, che disciplina il sul potere normativo del governo e che è pubblicata sullo stesso sito di Palazzo Chigi, vieta espressamente una misura di questo tipo poiché stabilisce che il Governo non può provvedere con decreto legge nelle materie indicate nell’articolo 72 della Costituzione, tra le quali rientra anche la materia elettorale.

L'incompetenza dell'intervento del Governo con decreto legge in materia elettorale è rafforzata rispetto alla materia elettorale regionale. L'art. 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, dispone che "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi."

Le Regioni hanno competenza piena nella disciplina della loro legge e del procedimento elettorale regionale, tanto che la legge 5 giugno 2003, 131, all'art. 10, comma 2, lett.f, dispone che i comizi elettorali sono convocati dal Prefetto solo fino a quando le Regioni non abbiano disposto diversamente con loro legge.

In verità, la situazione della Lombardia è diversa da quella della Regione Lazio. La Regione Lombardia non ha approvato una disciplina autonoma e quindi si fa ricorso alla legge previgente elettorale statale e, per questo, le elezioni sono state convocate dal Prefetto di Milano il 2 febbraio 2010. La Regione Lazio, invece, con legge regionale n. 2 del 2005, ha provveduto a disciplinare le elezioni regionali, tanto è vero che le prossime elezioni del 28 marzo sono state convocate dal Presidente reggente della Regione Lazio il 26 gennaio 2010.

Nel caso del Lazio, quindi, la norma di legge statale sarebbe del tutto incompetente ad interpretare le norme del procedimento elettorale, poiché esso è disciplinato con esplicitamente legge regionale. Ma l'incompetenza del Governo può estendersi a tutta la materia del "procedimento elettorale regionale", perchè si tratta di una materia non nominata che rientra, pertanto, nella competenza esclusiva delle Regioni ai sensi del nuovo art. 117, comma 4, della Costituzione: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."

Da queste considerazioni si può dedurre facilmente che il Governo non ha alcuna competenza per intervenire con un decreto legge, nemmeno in via interpretativa, sulla legislazione e sul procedimento elettorale regionale.