martedì 1 aprile 2014

AUTONOMIE LOCALI: CHE FARE?


In questa settimana la Camera dei Deputati approverà in via definitiva il ddl "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", già votato il 26 marzo 2014 dal Senato della Repubblica, in modo che le sue disposizioni possano entrare in vigore in vista delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014.

La legge presenta senza dubbio diverse criticità, sia rispetto alla costituzionalità di previsioni normative che eliminano l'elettività degli organi di governo provinciali e metropolitani, sia rispetto alla confusione che potrà esserci nel passaggio tra le attuali Province e i nuovi enti di governo di area vasta.

In ogni caso, esso segna un punto di svolta per le istituzioni locali, dopo il fallimento della prospettiva aperta dal decentramento amministrativo e dal nuovo titolo V, parte seconda, della Costituzione, che ha raggiunto il suo apice con la “legislazione della recessione” degli ultimi tre anni, che ha penalizzato in particolar modo i piccoli Comuni e le Province.


Le Città metropolitane
 

La legge prevede l'istituzione di 10 Città metropolitane e la soppressione delle Province omonime, nelle aree metropolitane previste già dalla normativa precedente (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) che coincidono in partenza con il territorio delle province.

Le Città metropolitane hanno a regime organi di governo di secondo grado composti dai sindaci e consiglieri comunali del territorio. Per la gestione del periodo transitorio, tra la scadenza degli organi delle Province attuali e l'insediamento degli organi delle Città metropolitane, la legge prevede:

  • l'elezione immediata, all'entrata in vigore della legge, di una conferenza statutaria  che deve provvedere alla trasmissione di una proposta di statuto al consiglio metropolitano entro il 30 settembre 2014;
  • la proroga del presidente della provincia e della giunta, a titolo gratuito, o del commissario in carica, per la gestione ordinaria dell'amministrazione provinciale fino al 31 dicembre 2014;
  • l'elezione del consiglio metropolitano entro il 30 settembre 2014, organo che dovrà adottare lo statuto e approvare il bilancio dell'ente.

Le Città metropolitane esercitano le funzioni fondamentali delle Province soppresse ed, inoltre, hanno funzioni ulteriori, tra le quali spicca l'adozione dello "statuto" e di "un piano strategico triennale del territorio metropolitano", che costituiranno gli atti normativi e di indirizzo che disegneranno il futuro delle aree metropolitane e la definizione dei rapporti con i Comuni del territorio.

Per avviare l’istituzione delle Città metropolitane sarà necessario porre in essere una complessa attività di indirizzo e di amministrazione, che presuppone una stretta collaborazione tra i diversi organi ed enti interessati, per elaborare uno statuto e un piano strategico che tengano effettivamente conto delle esigenze di tutto il territorio metropolitano e per evitare conflitti e confusioni nel passaggio dell'amministrazione dalla Provincia a quella della Città metropolitana.


Le Province

In base alla nuova legge, le Province saranno trasformate in enti di secondo livello, governati da organi eletti non dai cittadini, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni del territorio.

Le Province consolidano la titolarità di alcune competenze che diventano funzioni fondamentali:
  • pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
  • pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  • programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  • raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
  • gestione dell'edilizia scolastica;
  • ontrollo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
Inoltre le Province, d'intesa con i Comuni, potranno altresì esercitare "funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive" e gestire i "servizi di rilevanza economica" che dovranno essere riorganizzati a quel livello dalla legislazione statale e regionale.
La legge pertanto non prevede più lo svuotamento delle funzioni provinciali, come originariamente era nei propositi del Governo, ma il ridisegno del ruolo delle Province: da enti eletti direttamente dai cittadini che hanno distinte funzioni amministrative, ad enti di secondo livello strettamente legati ai Comuni del territorio.

Le nuove Province esercitano direttamente alcune specifiche funzioni fondamentali di programmazione, coordinamento ed area vasta ma, allo stesso tempo, in sussidiarietà e d'intesa con i Comuni del territorio, possono assumere un ruolo essenziale per la gestione unitaria di importanti funzioni che oggi sono svolte a livello comunale, o gestire servizi che sono impropriamente esercitati da enti o agenzie operanti in ambito provinciale o sub-provinciale, che la legislazione statale e regionale dovrebbe ricondurre esplicitamente in capo alle nuove Province.

Per dare una risposta alle richieste dell'opinione pubblica sui cd. costi della politica, il Governo e il Parlamento hanno deciso che, a regime, i componenti degli organi di governo delle Province non abbiano diritto ad alcuna indennità, in quanto percepiscono già le loro indennità come amministratori comunali.

Le attuali Province arriveranno alla naturale scadenza del mandato, a 5 anni dall'insediamento del consiglio in carica. Anche per la gestione del periodo transitorio per la nascita dei nuovi enti, in deroga alle norme sui commissariamenti della legge di stabilità, è prevista la proroga dei presidenti e giunte, a titolo gratuito, per la gestione ordinaria delle Province e per l'espletamento delle procedure che dovranno portare all'elezione dei nuovi organi di governo di secondo grado. Nel caso in cui i presidenti decidano di dimettersi per la gestione del periodo transitorio sarà nominato un commissario prefettizio. Alle prime elezioni degli organi di governo delle nuove province potranno partecipare anche i consiglieri provinciali uscenti oltre che i sindaci e i consiglieri comunali del territorio.


Comuni, Unioni di Comuni e fusioni

Per i piccoli Comuni la legge prevede norme che ampliano il numero dei consigli comunali (rispetto alle riduzioni avvenute con il DL 138/11), il ripristino della giunta comunale composta da 2 assessori nei Comuni fino a 3000 abitanti, l’ampliamento della giunta fino a 4 assessori nei Comuni da 3000 a 10000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 5000 abitanti.

Sono inoltre previste disposizioni che disciplinano in modo nuovo le unioni di comuni e le fusioni di comuni, per favorire i processi di associazionismo tra i piccoli Comuni o, in alternativa, la loro fusione in un nuovo Comune di dimensioni maggiori.

Questo percorso dovrà essere strettamente legato a quello che porterà all'istituzione dei nuovi enti di area vasta, le Città metropolitane, e alla trasformazione delle Province in enti di secondo livello anche essi governati dagli amministratori comunali, al fine di trovare l’equilibrio migliore di riordino del governo locale nelle diverse realtà regionali e territoriali.


Conclusioni

Il ddl "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" segna senza dubbio una nuova fase di riordino del governo locale, che dovrà coinvolgere i sindaci e i consiglieri comunali, gli amministratori uscenti, i segretari, i dirigenti, i dipendenti degli enti locali, le parti sociali, con l’obiettivo prioritario di permettere a tutte le istituzioni locali di svolgere al meglio le loro importanti funzioni.

Una volta approvata definitivamente la legge, le associazioni degli enti locali dovranno recuperare una capacità di azione comune, per costruire una rappresentanza unitaria dei Comuni, singoli e associati, delle Province e delle Città metropolitane, che consenta di accompagnare adeguatamente l'attuazione della legge e di fornire a tutti i soggetti interessati il supporto necessario alla nascita e alla gestione delle nuove istituzioni locali.

Un'azione unitaria delle autonomie locali è, fin da subito, necessaria per richiedere al Governo una nuova disciplina del patto di stabilità interno che superi le criticità nella gestione dei bilanci degli enti locali derivanti dai tagli previsti dalla legislazione della recessione e consenta di tornare ad investire sui servizi essenziali per le comunità e per lo sviluppo dei territori.

Ma l’azione unitaria delle autonomie è essenziale anche nella prospettiva di una più complessiva riforma della forma di stato repubblicana prevista dalla Costituzione, che preveda il superamento del bicameralismo perfetto e l’istituzione del Senato delle autonomie e che, nella riforma del titolo V, attui in modo coerente i principi dell’articolo 5 della Costituzione: l’unità e l’indivisibilità della Repubblica; il riconoscimento e la promozione “effettiva” delle autonomie locali.



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